Accordo›Titolo VII
Art. 77
Lotta al riciclaggio del denaro
In vigore dal 17 set 2003
Lotta al riciclaggio del denaro
1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consensi internazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-77