AccordoTitolo X

Art. 126

In vigore dal 17 set 2003
Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-126

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