AccordoTitolo X

Art. 122

In vigore dal 17 set 2003
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-122

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Art. 122 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. — Testo vigente | Portale Normativo