Accordo›Titolo X
Art. 117
In vigore dal 17 set 2003
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o tra società e filiali di tale paese.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-117