AccordoTitolo X

Art. 116

In vigore dal 17 set 2003
L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-116

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