AccordoTitolo X

Art. 119

In vigore dal 17 set 2003
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli .
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-119

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