Accordo›Titolo X
Art. 114
In vigore dal 17 set 2003
È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-114