AccordoTitolo X

Art. 109

In vigore dal 17 set 2003
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, al lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-109

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Art. 109 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. — Testo vigente | Portale Normativo