Accordo›Titolo X
Art. 109
In vigore dal 17 set 2003
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, al lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-109