AccordoTitolo X

Art. 110

In vigore dal 17 set 2003
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Al momento della decisione relativa al passaggio alla seconda fase il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere, conformemente alle disposizioni dell', anche gli eventuali cambiamenti da apportare al contenuto delle disposizioni che disciplinano tale fase. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-110

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Art. 110 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. — Testo vigente | Portale Normativo