Accordo›Titolo IX
Art. 107
In vigore dal 17 set 2003
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.
A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-107