Accordo›Titolo VIII
Art. 102
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
In vigore dal 17 set 2003
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda:
- scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico;
- organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;
- attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico;
- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico;
3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
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