AccordoTitolo VIII

Art. 102

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

In vigore dal 17 set 2003
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico 1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda: - scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico; - organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche; - attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico; - attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico; 3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-102

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (Art. 102 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo