AccordoTitolo VIII

Art. 103

Ambiente e sicurezza nucleare

In vigore dal 17 set 2003
Ambiente e sicurezza nucleare 1. Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilità dell'ambiente. 2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari: - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria, qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue e l'inquinamento dell'acqua potabile) e realizzazione di controlli efficaci; - elaborazione di strategie relative al problemi globali e climatici; - produzione e consumo razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia; sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche; - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989); - impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura; - tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica; - ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie; - convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce; - cooperazione a livello regionale, anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente; - istruzione e informazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi del settore. 3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti: - scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo; - controllo reciproco, notifica rapida e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze; - esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe; - scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità. 4. La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori: - miglioramento della normativa della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - gestione delle scorie radioattive: la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna a fornire al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni in merito a qualsiasi intenzione di importare o depositare scorie radioattive; - promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in merito allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari e su questioni di sicurezza nucleare in generale, se del caso; - potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-103

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Ambiente e sicurezza nucleare (Art. 103 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo