Accordo›Titolo IX
Art. 106
In vigore dal 17 set 2003
Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-106