AccordoTitolo IX

Art. 106

In vigore dal 17 set 2003
Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-106

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Art. 106 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. — Testo vigente | Portale Normativo