Accordo›Titolo VIII
Art. 98
Trasporti
In vigore dal 17 set 2003
Trasporti
1. Parallelamente all'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di:
- ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture;
- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità;
- sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile;
- migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.
2. I settori di cooperazione prioritari sono:
- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei;
- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali;
- il trasporto stradale, compresi l'imposizione fiscale, gli aspetti sociali e quelli ambientali;
- il trasporto combinato strada-ferrovia;
- l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale;
- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo;
- la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni;
- l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.
Storico versioni
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