Accordo›Titolo VIII
Art. 99
Energia
In vigore dal 17 set 2003
Energia
1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.
2. La cooperazione prevede in particolare:
- formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito;
- gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- definizione di un contesto per la ristrutturazione dei servizi energetici di pubblica utilità e cooperazione tra imprese del settore.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-99