Protocollo n. 2›Titolo X
Art. 4
In vigore dal 17 set 2003
1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originati della ex Repubblica ingoslava di Macedonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti siderurgici originati della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-4-2