Protocollo n. 2›Titolo X
Art. 5
In vigore dal 17 set 2003
1. Alla luce di quanto stipulato all' del presente accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgenternente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato.
Dietro richiesta, la Comunità fornisce alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.
2. Oltre a quanto stabilito all' dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
- gli aiuti contibuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione,
- il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e
- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
4. Ciascuna delle Parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.
6. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all' o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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