Accordo›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 17 set 2003
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione e ad instaurare relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-4