Accordo›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 17 set 2003
Viene sviluppato e intensificato ulteriormente il dialogo politico tra le Parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.
Il dialogo politico favorisce in particolare:
- una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, anche nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-7