Accordo›Titolo III
Art. 12
Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
In vigore dal 17 set 2003
Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Non appena sarà stato firmato almeno un accordo di stabilizzazione e di associazione con un altro dei paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avvia negoziati con il paese o i paesi interessati al fine di concludere una convenzione sulla cooperazione regionale, volta ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tale convenzione sono:
- il dialogo politico;
- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le Parti in conformità delle disposizioni dell'OMC;
- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali ad un livello equivalente a quello del presente accordo;
- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.
All'occorrenza la convenzione contiene disposizioni per l'istituzione dei necessari meccanismi istituzionali.
La convenzione sulla cooperazione regionale deve essere conclusa entro due anni dall'entrata in vigore quanto meno del secondo accordo di stabilizzazione e di associazione. La disponibilità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a concludere una siffatta convenzione costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'UE.
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