Accordo

Art. 16

In vigore dal 17 set 2003
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994). 2. Le disposizioni degli non si applicano nè ai prodotti tessili nè ai prodotti siderurgici, come specificato agli . 3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. — Testo vigente | Portale Normativo