Accordo

Art. 17

In vigore dal 17 set 2003
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. — Testo vigente | Portale Normativo