Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 17 set 2003
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-17