Accordo›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 17 set 2003
1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme:
- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri connessi internazionali;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-9