Protocollo n. 2Titolo X

Art. 8

In vigore dal 17 set 2003
Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-8

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