Protocollo n. 2›Titolo X
Art. 8
In vigore dal 17 set 2003
Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-8