Protocollo n. 3›Titolo X
Art. 1
In vigore dal 17 set 2003
PROTOCOLLO N. 3
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA E LA COMUNITÀ
2. La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:
- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i prodotti agricoli che entrino effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed edotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.
Storico versioni
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