Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 3
Cumulo nella Comunità
In vigore dal 17 set 2003
Cumulo nella Comunità
I materiali originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-3-4