Protocollo n. 4Titolo II

Art. 3

Cumulo nella Comunità

In vigore dal 17 set 2003
Cumulo nella Comunità I materiali originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall', paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-3-4

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