Protocollo n. 3Titolo X

Art. 2

In vigore dal 17 set 2003
I dazi applicati a norma dell' possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione: - quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure - in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati. Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-2-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo