Protocollo n. 4Titolo II

Art. 4

Cumulo nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia

In vigore dal 17 set 2003
Cumulo nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall', paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-4-3

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