Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 2
Requisiti di carattere generale
In vigore dal 17 set 2003
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
(a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo;
(b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto cella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
(a) i prodotti interamente ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi dell' del presente protocollo;
(b) i prodotti ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-2-4