Accordo

Art. 21

In vigore dal 9 set 2003
Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali di entrambe le Parti contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo