Accordo

Art. 20

In vigore dal 9 set 2003
1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzionari responsabili dell'investigazione o repressione delle infrazioni doganali mantengano rapporti diretti tra di loro. 2. Le Amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista Italo-Turca, composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Sottosegretariato delle Dogane, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 4. Le controversie per le quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanate per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-20

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