Accordo

Art. 18

In vigore dal 9 set 2003
1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali della Parte contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio di quella Parte contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti. 2. Se un'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo