Accordo
Art. 19
In vigore dal 9 set 2003
1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti che non siano funzionari governativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-19