Accordo

Art. 19

In vigore dal 9 set 2003
1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti che non siano funzionari governativi.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-19

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