Accordo
Art. 14
In vigore dal 9 set 2003
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attività, ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti previsti nel presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Nello stesso tempo tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito.
3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti.
4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-14