Accordo

Art. 11

In vigore dal 9 set 2003
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. Le richieste di assistenza nell'ambito di questo Accordo sono fatte in una lingua accettata dalle Amministrazioni doganali. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: a) l'Amministrazione doganale che fa la richiesta; b) l'oggetto ed i motivi della richiesta; c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento; d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte contraente adita. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari così designati viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte contraente a quella dell'altra Parte contraente in conformità con il paragrafo 2 dell' del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-11

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