Accordo
Art. 16
In vigore dal 9 set 2003
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e a condizione che le disposizioni legislative nazionali dell'Amministrazione che li riceve non vieti tale comunicazione.
3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi nazionali di questa Parte contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-16