Accordo

Art. 17

In vigore dal 9 set 2003
Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-17

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