Accordo
Art. 7
In vigore dal 9 set 2003
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili in quella Parte contraente e per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
a) modifiche sostanziali delle loro norme doganali;
b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-7