Accordo

Art. 2

In vigore dal 9 set 2003
1. Le Parti contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni doganali. 2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione europea e Parte contraente in Accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione europea. 4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.
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