Accordo
Art. 3
In vigore dal 9 set 2003
1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-3