Accordo
Art. 8
In vigore dal 9 set 2003
Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale della Parte adita, in conformità con la legislazione in vigore sul suo territorio, notifica o richiede alle competenti autorità di notificare alla persona interessata, residente o stabilita nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-8