Accordo
Art. 6
In vigore dal 9 set 2003
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi di estrema serietà che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, laddove possibile, fornisce informazioni di propria iniziativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-6