Accordo
Art. 24
In vigore dal 9 set 2003
Le Parti contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 10 settembre 2001 in due originali, nelle lingue Italiana, Turca ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-24