Art. 1
In vigore dal 9 set 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-rd-1