Accordo
Art. 12
USO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI
In vigore dal 5 set 2003
USO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI
1. Le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti nel contesto dell'assistenza amministrativa possono essere impiegati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni fissate dalla normativa nazionale delle Parti Contraenti solo per gli scopi del presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere trasmessi ad organismi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale adita che li ha forniti accordi esplicito permesso a condizione che la normativa nazionale della Parte Contraente richiedente non vieti tale trasmissione.
3. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 e 2 di quest'Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni doganali relative a stupefacenti e sostanze psicotrope.
4. Tuttavia, per gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni di cui al paragrafo 2 non vietano che informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, se richiesti, essere trasmessi alla Commissione Europea e ad altri Stati Membri di detta Unione.
5. Le informazioni, comunicazioni e documenti nella disponibilità dell'Amministrazione doganale richiedente ai sensi del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla normativa nazionale della Parte Contraente adita a documenti ed informazioni della stessa natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-12