Accordo
Art. 13
PROTEZIONE DATI PERSONALI
In vigore dal 5 set 2003
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Quando dati personali vengono scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti garantiscono uno standard di protezione dati almeno equivalente a quello risultante dall'attuazione dei principi contenuti nell'Allegato al presente Accordo, che costituisce parte integrante dello stesso.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-13