Accordo
Art. 11
ESPERTI E TESTIMONI
In vigore dal 5 set 2003
ESPERTI E TESTIMONI
1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente può autorizzare propri funzionari a comparire come esperti o testimoni in giudizi o procedimenti amministrativi concernenti infrazioni perseguite sul territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti o copie autenticate di quest'ultimi necessari per detti procedimenti. Tali funzionari forniscono prova circa fatti da loro accertati nel corso delle proprie mansioni. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso ed in quale veste il funzionario è chiamato a deporre.
2. L'Amministrazione doganale adita che accetta la richiesta, specifica, se del caso, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro cui i propri agenti possono testimoniare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-11