Accordo

Art. 16

ECCEZIONI DALL'OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA

In vigore dal 5 set 2003
ECCEZIONI DALL'OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA 1. Qualora l'autorità doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte Contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe rivelarsi non in linea con le proprie disposizioni nazionali legali e amministrative, essa può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla in parte o soggetta a certe condizioni o requisiti. 2. Qualora un'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, la prima segnala la circostanza nella sua richiesta. L'osservanza di tale richiesta rientra nella discrezione dell'autorità doganale adita. 3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca in un'indagine; procedimento giudiziario o procedura in corso. In tal caso l'Amministrazione doganale adita si consulta con l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere prestata ai termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Laddove l'assistenza sia rifiutata o differita, vengono forniti i relativi motivi all'Amministrazione doganale richiedente.
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