Accordo

Art. 21

In vigore dal 5 set 2003
Le Parti Contraenti concordano d'incontrarsi per esaminare il presente Accordo su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, a meno che esse non si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame è inutile. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Bratislava, il 25 Ottobre 2000, in due originali, in lingua italiana, slovacca e inglese, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Slovacca Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo